STATUTO
Fondazione culturale Calogero Marrone
– VISTA la Legge della Regione Sicilia 10 agosto 2022 n.ro 16, pubblicata sulla G.U.R.S. parte I n.ro 38 del 13 agosto 2022 e ripubblicata con le relative note sulla G.U.R.S. parte I n.ro 41 del 2 settembre 2022;
– VISTI gli artt. 37, 38, 39 e 40 della predetta Legge, dispositivi dell’istituzione della Fondazione;
CONSIDERATA l’importanza dell’eredità culturale e storica lasciata dal cittadino favarese Calogero Marrone, vittima innocente della barbarie nazifascista, conferitario dell’onorificenza di “Giusto tra le Nazioni” dal Memoriale ufficiale di Israele Yad Vashem, per aver salvato durante la Shoah centinaia di cittadini di estrazione ebraica;
– VALUTATA la valenza culturale della ricerca documentale e storica sulla figura del cittadino favarese Calogero Marrone nonché della più ampia e connessa attività di studi, anche in collaborazione con altre fondazioni ed associazioni di studi e ricerca sulla Shoah, leggi razziali, la persecuzione degli ebrei e degli antifascisti;
– TENUTO CONTO della finalità di condurre studi e ricerche sulla figura del cittadino favarese Calogero Marrone nonché sul fenomeno nazifascista più in generale;
SI PROMUOVE
l’istituzione di una Fondazione che possa assolvere a compiti istituzionali quali l’attività di studio e ricerca del patrimonio documentale riguardante la vita e l’operato di Calogero Marrone, della Resistenza, della lotta di Liberazione e della Costituzione italiana.
Articolo 1
COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI
È costituita una Fondazione culturale denominata “Fondazione culturale Calogero Marrone”. La predetta denominazione, dal momento in cui verrà iscritta nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, sarà sostituita dalla denominazione “Fondazione culturale Calogero Marrone E.T.S.”; di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate nonché delle norme in materia di Enti del Terzo Settore (ETS) di cui a lD.Lgs3 luglio 2017, n. 117 e relative norme di attuazione.
La Fondazione ha sede legale in Favara presso i locali dell’Ente Comune di Favara, in atto sito nella piazza Cavour.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti anche altrove, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Articolo 2
SCOPI
La Fondazione non ha scopo di lucro, pertanto non potrà distribuire utili, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all’ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzioni di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dal cittadino favarese Calogero Marrone, già riconosciuto dall’Ente nazionale per la Memoria della Shoah “Giusto tra le Nazioni”.
La Fondazione si occupa di:
- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, museale, cinematografico, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato e pubblicamente fruibile riguardante la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la deportazione, la prigionia dei cittadini italiani, il dramma vissuto nei campi di concentramento e il coraggio di tutti gli schieramenti che si sono opposti al progetto di sterminio sacrificando la vita per salvare altre vite;
- b) collaborare con le associazioni culturali di studi e di ricerca al fine di svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all’attività di ricerca ed al patrimonio documentario riguardanti la vita e l’operato di Calogero Marrone;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costituzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore storico e culturale, in relazione all’attività di ricerca svolta dall’istituzione;
- e) svolgere l’attività sulla base di un programma almeno biennale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali. La fondazione potrà altresì:
- g) conservare e gestire tutto il materiale bibliografico ed archivistico in genere sulla storia della resistenza di cui, a qualsiasi titolo, venisse in possesso;
- h) allestire, curare, gestire ed organizzare iniziative nei luoghi della memoria nonché realizzare iniziative di testimonianza dei valori della Resistenza, della lotta antifascista e comunque aventi attinenza con la storia del Ventesimo secolo circa la Resistenza Italiana e la Liberazione;
- i) partecipare, promuovere e/o gestire visite guidate di studenti o di gruppi di persone nei lager nazisti, in particolare quello di Dachau, dove lo stesso Calogero Marrone venne deportato;
- l) sviluppare attività di catalogazioni ed applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali, dell’istruzione e delle ricerche sociali;
- m) organizzare e/o partecipare attivamente a tutte le manifestazioni atte ad esaltare il valore della democrazia, della Resistenza e della Liberazione;
- n) organizzare convegni, mostre, proiezioni audio-video ed altre manifestazioni a carattere storico e culturale, funzionali all’attività culturale svolta dalle diverse istituzioni;
- o) promuovere progetti, iniziative ed attività di ricerca nei campi di sua pertinenza;
- p) organizzare e partecipare alla formazione ed all’aggiornamento di insegnanti e di figure professionali operanti in ambito culturale e socio-educativo;
- q) istituire, organizzare e promuovere la raccolta di materiale bibliografico e documentale in genere, afferente al periodo storico della Shoah ed alla Resistenza italiana; – favorire la creazione di laboratori sperimentali per lo studio, la ricerca e l’insegnamento di temi specifici riconducibili al periodo storico di interesse della Fondazione, fornendo un supporto scientifico a scuole ed enti di formazione in genere;
- r) contribuire al rinnovamento dell’insegnamento storiografico.
Articolo 3
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l’altro:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di eventuali organismi che le associazioni e gli enti anzidetti intendono costituire;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art.2;
- g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività e costituire associazioni temporanee di scopo;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
ARTICOLO 4
VIGILANZA
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dalle donazioni ovvero finanziamenti comunali, regionali ed extraregionali;
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi al momento della costituzione della fondazione stessa, nonché anche in seguito dai partecipanti e da soggetti terzi pubblici o privati; – dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; – dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali.
Articolo 6
FONDO DI GESTIONE
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: – dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; – da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
– dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti e dai soggetti terzi;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo all’esercizio decorso.
Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8
MEMBRI DELLA FONDAZIONE SONO
- il Comune di Favara;
- l’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone
Articolo 9
FONDATORI
Fondatori sono il Comune di Favara e l’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone con il patrocinio della Regione Sicilia.
Possono, anche in un momento successivo, divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante consistenti contributi in denaro ovvero l’attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove approvato.
Articolo 10
PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE
Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionali di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l’attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con apposito regolamento la disciplina degli apporti e dell’attività dei Partecipanti e la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove approvato.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.
Articolo 11
ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all’art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
– mancata contribuzione secondo i principi stabiliti con successivo Regolamento.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
– trasformazione, fusione e scissione;
– trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori e i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno tre mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 12
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente della Fondazione;
– il Vice Presidente;
– Il Segretario
– il Comitato scientifico;
– l’Organo di consulenza tecnico-contabile.
È ufficio della Fondazione il Direttore Generale, ove nominato, ai sensi dell’art. 17.
Tutte le cariche sociali ed organiche sono gratuite, con la possibile eccezione dell’Organo di Consulenza Tecnico Contabile.
In ogni caso nessuna attività svolta dai Partecipanti potrà essere retribuita.
Articolo 13
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composizione e competenze
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da sette membri.
– Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:
– il Sindaco pro-tempore del Comune di Favara;
– l’Assessore pro-tempore con delega ai beni culturali del Comune di Favara;
– cinque membri individuati dall’Associazione culturale “Studi e Ricerca Calogero Marrone” di Favara.
Il Consiglio di Amministrazione può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.
I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.
Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
– stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui al preambolo e agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
– approvare il programma pluriennale delle attività;
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
– eleggere il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
– individuare le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
– individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
– istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
– istituire il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
– deliberare eventuali modifiche statutarie;
– deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
– svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.
All’atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d’Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.
Articolo 14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Convocazione e quorum
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri o in caso di assenza o inerzia dello stesso, dal vice presidente.
Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata il giorno successivo della prima convocazione.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione del programma di attività, l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei Fondatori.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
Articolo 15
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Favara. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente può convocare, una volta all’anno, una riunione collegiale a cui presenziano i Fondatori e i Partecipanti, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 16
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.
Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all’atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Vice Presidente.
Articolo 17
ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE
L’Organo di consulenza tecnico contabile, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è organo monocratico, di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.
L’Organo di consulenza tecnico-contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che svolgano attività analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e/o sociali.
All’atto dello scioglimento, sarà fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore, iscritti nel Registro all’uopo istituito. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. E’ fatta salva ogni ulteriore differente destinazione prevista dalla legge.
Articolo 19
CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 20
NORMA TRANSITORIA
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.